Il 2024 è un anno davvero importante per chi desidera ridurre i consumi energetici della propria casa. Perché? Perché esiste una misura fiscale che incoraggia azioni di efficientamento energetico di case e appartamenti: l’Ecobonus 2024.
L’ecobonus consiste in una detrazione Irpef (per le persone fisiche) o Ires (per le società) per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica dio case esistenti.
Come funziona l’Ecobonus 2024
Quali sono i beneficiari che possono disporre dell’Ecobonus 2024?
Possono fruire della detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono, a qualunque titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.
In particolare, possono fruire dell’Ecobonus:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
le associazioni tra professionisti,
le società semplici,
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
gli istituti Autonomi Case Popolari,
le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.
Hanno diritto alla detrazione:
il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario),
il nudo proprietario dell’immobile,
il titolare di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie,
il comodatario,
il locatario,
i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa,
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado),
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge,
il convivente more uxorio,
il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e il preliminare sia stato registrato.
Quali sono gli immobili che possono fruire dell’Ecobonus 2024?
L’ecobonus è destinato a tutti gli interventi eseguiti su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU (se dovuta).
Sono, invece, esclusi dal bonus gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile.
Gli edifici interessati dall’Ecobonus devono avere determinate particolarità tecniche e devono avere un impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione del montaggio di collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari
Quali sono gli interventi agevolati e qual è la % di detrazione spettante?
Ampio e articolato è il catalogo degli interventi agevolabili, con detrazioni variabili dal 50% all’85%.
TIPO DI INTERVENTO |
ALIQUOTA % |
LIMITE MASSIMO |
Interventi di riqualificazione energetica globale: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 100.000 euro |
Coibentazioni di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 60.000 euro |
Sostituzione di finestre comprensive di infissi |
Aliquota di detrazione: 50% |
Limite massimo di detrazione: 60.000 euro |
Acquisto e posa in opera delle schermature solari |
Aliquota di detrazione:50% |
Limite massimo di detrazione: 60.000 euro |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio |
Aliquota di detrazione: 70% |
Limite massimo di spesa: 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 |
Aliquota di detrazione: 75% |
Limite massimo di spesa: 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti contestualmente alla riqualificazione energetica e alla riduzione di una classe del rischio sismico |
Aliquota di detrazione: 80% |
Limite massimo di spesa: 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti contestualmente alla riqualificazione energetica e alla riduzione di due classi del rischio sismico |
Aliquota di detrazione: 85% |
Limite massimo di spesa: 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 60.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto |
Aliquota di detrazione: 50% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kW e, con un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20% |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 100.000 euro |
Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili |
Aliquota di detrazione: 50% |
Limite massimo di detrazione: 30.000 euro |
Installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative |
Aliquota di detrazione: 65% |
Limite massimo di detrazione: 15.000 euro |
Quali sono i metodi di pagamento ammissibili?
Le modalità per eseguire i pagamenti cambiano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare:
-
i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico,
il numero e la data della fattura a cui tale bonifico si riferisce.
i soggetti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
L’Ecobonus si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
La detrazione deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla riduzione in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
È possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?
In alternativa alla detrazione fiscale fino all’anno scorso era prevista la possibilità di optare per: lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.
Questa possibilità è stata abrogata con l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, ad eccezione degli interventi già avviati entro la data del 16 febbraio 2023 o la cui pratica sia già stata presentata entro la stessa data. Dunque, se non si rientra nelle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, la detrazione può essere goduta solamente tramite detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Fonte: www.ipsoa.it